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CRITERI COSTITUZIONE CLASSI INTERMEDIE

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VISTI i criteri indicati nell’artt. 16 e 17 comma 1) del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR N.81/2009 “Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi…”

CONSIDERATA la delibera del Collegio docenti del 12.03.2019

Si comunica che per le classi intermedie costituite in numero inferiore a 22 si procederà per l’a.s. 2019/20 alla ricomposizione delle classi seguendo i seguenti criteri:

1. L’assegnazione degli studenti alle classi avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità;

2. L’assegnazione degli studenti avverrà in modo che nelle stesse vi sia una equilibrata eterogeneità ed una equivalenza numerica (fatta salva l’esigenza di classi con numero inferiori di alunni in presenza di alunni con diversabilità);

3. Saranno considerate le situazioni documentate relative a casi particolari di diversabilità o di svantaggio in relazione alle competenze dei docenti assegnati alle classi o in casi di incompatibilità nei confronti di compagni non presa in considerazione nel momento della formazione dei gruppi classe dichiarata nei tempi e con le modalità previste dai presenti criteri o manifestatasi nel corso dei precedenti anni scolastici per gli studenti già frequentanti;

4. Se possibile, non saranno assegnati studenti alle classi dove insegna un docente con i quali lo stesso ha un rapporto di parentela entro il quarto grado;

5. Non saranno in alcun modo considerati i desiderata dei genitori e degli studenti;

6. Sarà considerato quanto riferito dai coordinatori di classe in merito alle situazioni didattico-disciplinari dei singoli alunni;

7. Gli studenti iscritti provenienti da altro tipo di scuola saranno inseriti in classi dell’anno e dell’indirizzo richiesto (numero studenti per classi non superiore a 30) previo superamento di prove volte ad accertare la padronanza delle competenze e delle conoscenze di discipline di cui è privo di valutazione, perché non facenti parte del curricolo della scuola di provenienza o diverse per programma, salvo quanto previsto dal Regolamento Esami di idoneità per gli studenti che non rientrano nell’obbligo di istruzione.